Il presente documento mostra il testo integrale della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 Dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Tale Direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (L 328, 21 Dicembre 2018).

La Direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.                                                          Fissa altresì un obiettivo vincolante dell'Unione per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030.

Tra le numerose misure, riporta anche le disposizioni per fissare criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti e i combustibili da biomassa; garantire l’origine dell’energia da fonti rinnovabili; utilizzare l’energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento e raffreddamento e nel settore dei trasporti; cooperare  tra Stati membri su progetti comuni. 

Gli Stati Membri dovrebbero stabilire il loro contributo al conseguimento di tale obiettivo nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione del processo di Governance definito nel regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

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Il presente documento mostra il testo integrale della Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 Dicembre 2018 che modifica la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Tale Direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 Dicembre 2018.  

Tra le modifiche rileva l’inserimento degli articoli seguenti:

  • Articolo 7 bis: Regimi obbligatori di efficienza energetica;
  • Articolo 7 ter: Misure politiche alternative;
  • Articolo 9 bis: Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico;
  • Articolo 9 ter: Ripartizione delle spese in base alle misurazioni e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico;
  • Articolo 9 quater: Obbligo di lettura da remoto;
  • Articolo 10 bis: Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico;
  • Articolo 11 bis: Costi dell'accesso alle informazioni di misurazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva che stabilisce norme idonee a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi e contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030.

 

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Il presente documento si propone di esporre il testo integrale della Direttiva UE 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814. 

La Direttiva, pubblicata il 19 Marzo 2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, stabilisce il funzionamento del Sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione Europea (EU Emissions Trading System, anche noto con l'acronimo EU-ETS) nella fase IV del sistema (2021-2030).

I settori interessati dal sistema ETS dovranno ridurre le emissioni del 43%, rispetto al 2005, comportando una necessaria riforma dell’EU-ETS per poter adempiere agli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi.

La direttiva 2003/87/CE dovrebbe, inoltre, essere oggetto di riesame alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi.

 

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Il presente documento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 19 Giugno 2018, si propone di esporre il testo integrale del Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 Maggio 2018.

Lo scopo del suddetto Regolamento è quello di stabilire gli impegni degli Stati Membri per il settore dell’uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (Land Use, Land Use Change and Forestry, da cui l’acronimo "LULUCF") che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell’accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra  per il periodo dal 2021 al 2030.

Esso si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra e stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal settore LULUCF e le  norme per il controllo dell’adempimento di tali impegni da parte degli Stati Membri.

 

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Il seguente documento si propone di presentare il testo integrale della Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 Maggio 2018. Tale Direttiva modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L156/75 19 giugno 2018.

Tra gli obiettivi prefissati vi è quello di arrivare a disporre di un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica e garantire che le strategie di ristrutturazione a lungo termine diano luogo ai progressi necessari per la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. 

Con la nuova direttiva è inoltre previsto l’inserimento dell’articolo 2-bis rubricato “Strategia di ristrutturazione a lungo termine” in cui ogni Stato Membro fissa una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso misurabili stabiliti a livello nazionale in vista dell’obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione dell’80-95% rispetto al 1990. La tabella di marcia include tappe indicative per il 2030, il 2040 e il 2050 e specifica il modo in cui esse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell’Unione conformemente alla direttiva 2012/27/UE.

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva entro il 10 marzo 2020.

 

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